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Tipologia di procedimento

 

TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

(Art. 35, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33)

 

1. UFFICIO COMPETENTE PER L'ISTRUTTORIA DEI PROCEDIMENTI

  • Ufficio: Segreteria dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Palermo

  • Indirizzo: Viale delle Alpi n.26 - 90144 Palermo

  • Telefono: 091 693 90 73

  • E-mail ordinaria: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

  • PEC Istituzionale: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

  • Orari di apertura al pubblico: Lunedì 09:00 - 12:00, Mercoledì 09:00 - 12:00 e giovedì 16:00- 19:00

2. UFFICIO / ORGANO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE

A) Per i procedimenti relativi ad Iscrizioni, Cancellazioni, Rilascio Tessere/Sigilli e tenuta dell'Albo:

  • Organo Competente: Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Palermo (rappresentato dal Presidente pro tempore)

  • Telefono: 091 693 90 73

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B) Per i procedimenti di Accesso Civico (Semplice e Generalizzato/FOIA):

  • Soggetto Competente: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

  • Telefono: 091 693 90 73

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3. TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA O RITARDO

In caso di ritardo o mancata risposta nei termini di legge da parte dell'ufficio preposto, l'interessato può ricorrere al Titolare del Potere Sostitutivo (Presidente dell'Ordine dei Periti Industriali di Palermo) inviando una comunicazione formale via PEC all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

ELENCO DETTAGLIATO DELLE TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO 

 

MODALITÀ PER OTTENERE INFORMAZIONI SUI PROCEDIMENTI IN CORSO

Gli interessati (o i loro delegati) possono richiedere e ottenere informazioni sullo stato di avanzamento dei procedimenti amministrativi che li riguardano attraverso le seguenti modalità:

  • Richiesta via Posta Elettronica Certificata (PEC): Inviando una comunicazione all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. indicando nell'oggetto il tipo di procedimento e i dati anagrafici del richiedente.

  • Richiesta via E-mail ordinaria: Inviando una mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. allegando un documento di riconoscimento in corso di validità.

  • Contatto Telefonico: Chiamando la Segreteria dell'Ordine al numero 091 693 90 73 negli orari di apertura al pubblico (fornendo i dati identificativi della pratica).

  • Consultazione Piattaforme Telematiche:

    • Per i procedimenti relativi al Tirocinio (RNT), lo stato di avanzamento è verificabile direttamente dall'utente accedendo con le proprie credenziali SPID/CIE alla piattaforma unica RNT CNPI.

    • Per i Crediti Formativi (CFP), lo stato delle istanze è consultabile accedendo all'area riservata del portale della Formazione Continua CNPI.

I tempi di risposta alle richieste di informazione sulle pratiche in corso sono previsti entro massimo 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza.

 

TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI E TERMINI RILEVANTI

In conformità all'art. 2 della Legge n. 241/1990 e all'art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013, tutti i procedimenti amministrativi dell'Ordine si concludono con l'adozione di un provvedimento espresso (delibera, certificazione, comunicazione di accoglimento/rigetto) entro i termini massimi fissati per ciascuna tipologia:

  • Termine Generale e Massimo: I termini di conclusione per ciascun procedimento sono riportati nel relativo elenco dettagliato (variabili da 15 a 60 giorni a seconda della tipologia di istanza).

  • Decorrenza del Termine: Il termine decorre dalla data di ricevimento dell'istanza al protocollo dell'Ordine (o dalla data di sottomissione telematica sui portali dedicati RNT/CNPI).

Termini procedurali rilevanti nell'ambito dell'istruttoria:

  • Integrazione Documentale (Soccorso Istruttorio): Qualora la domanda sia incompleta o irregolare, la Segreteria richiede le necessarie integrazioni assegnando all'interessato un termine compreso tra 10 e 30 giorni. Durante questo periodo, il termine di conclusione del procedimento rimane sospeso (art. 2, comma 7, L. 241/1990).

  • Preavviso di Rigetto (art. 10-bis L. 241/1990): In caso di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'Ordine invia tempestiva comunicazione all'interessato, il quale ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni ed eventuali documenti entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. La presentazione delle osservazioni interrompe i termini di conclusione del procedimento.

  • SILENZIO ASSENSO / SILENZIO INERZIA: Salvo i casi in cui la legge dispone diversamente o per l'esercizio di potestà sanzionatorie/disciplinari, decorso inutilmente il termine di conclusione senza un provvedimento espresso o una richiesta di integrazione, si applicano le disposizioni sul silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della L. 241/1990.

 

PROCEDIMENTI CON AUTOCERTIFICAZIONE E SILENZIO-ASSENSO

In applicazione del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 19 e 20 della Legge 7 agosto 1990, n. 241:

1. Dichiarazioni Sostitutive (Autocertificazioni e Dichiarazioni Sostitutive di Atto di Notorietà)

Per la maggior parte dei procedimenti ad istanza di parte (in particolare per le Iscrizioni all'Albo, Iscrizioni al Registro Tirocinanti - RNT e Rilascio Certificati), l'amministrazione accetta e incentiva l'utilizzo delle autocertificazioni per attestare il possesso di:

  • Titoli di studio e requisiti di idoneità professionale;

  • Requisiti morali e assenza di condanne penali o carichi pendenti;

  • Godimento dei diritti civili e politici;

  • Residenza e dati anagrafici.

L'Ordine effettua controlli d'ufficio sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

2. Applicazione del Silenzio-Assenso

Nei procedimenti ad istanza di parte per i quali la legge o i regolamenti di settore non stabiliscano diversamente (e fermo restando l'obbligo generale dell'Ordine di adottare un provvedimento espresso entro i termini fissati):

  • Decorsi inutilmente i termini di conclusione stabiliti per il procedimento (es. 30 o 60 giorni) senza che l'Ordine abbia adottato un provvedimento di diniego o richiesto integrazioni documentali, il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda (Silenzio-Assenso ex art. 20 L. 241/1990).

  • Esclusioni dal Silenzio-Assenso: Il silenzio-assenso non si applica nei procedimenti di natura sanzionatoria o disciplinare, nei procedimenti di cancellazione d'ufficio (per morosità o perdita dei requisiti) e nei casi previsti dall'art. 20, comma 4, L. 241/1990 (es. procedimenti riguardanti la pubblica sicurezza o la tutela della salute).

 

STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

A favore dell'interessato sono riconosciuti i seguenti strumenti di tutela nei confronti dei provvedimenti adottati dall'Ordine o in caso di mancata adozione nei termini stabiliti:

1. Tutela in caso di Inerzia o Ritardo (Mancato rispetto dei termini)

  • Attivazione del Potere Sostitutivo: Qualora l'ufficio ometta di adottare il provvedimento entro i termini di legge, l'interessato può rivolgersi al Titolare del Potere Sostitutivo (Presidente dell'Ordine) inviando una comunicazione via PEC a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Il titolare del potere sostitutivo conclude il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.

  • Ricorso contro il Silenzio-Inadempimento: Ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 117 del Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 104/2010), trascorsi inutilmente i termini di conclusione, l'interessato può proporre ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) della Sicilia - Sede di Palermo entro un anno dalla scadenza del termine del procedimento.

2. Tutela contro il Provvedimento Finale (Impugnazione di delibere e dinieghi)

Contro le decisioni e le delibere del Consiglio dell'Ordine (es. diniego di iscrizione, cancellazione d'ufficio, sanzioni disciplinari):

  • Ricorso al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali (CNPI): È possibile proporre ricorso in sede amministrativa/giurisdizionale speciale dinanzi al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ai sensi dell'art. 14 del R.D. 275/1929, entro il termine di 30 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato.

  • Tutela Giurisdizionale: Contro le decisioni del CNPI è ammesso ricorso alle sezioni giurisdizionali ordinarie/amministrative nei termini e con le modalità previste dal relativo ordinamento.

  • Ricorso al T.A.R. per procedimenti di Accesso Civico e Atti Amministrativi Generali: Contro i provvedimenti di diniego o differimento dell'Accesso Civico / FOIA o atti amministrativi non di natura altoprofessionale, è possibile proporre ricorso al T.A.R. Sicilia - Palermo entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

 


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